Art. 151 codice privacy — Opposizione
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Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
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