Art. 104 c.c.
Effetti dell'opposizione
[1]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
[2]Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva