Art. 167-bis codice privacy — Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva