Art. 617-quater c.p.Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[1]Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[3]I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[4]Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da quattro a dieci anni)) se il fatto e' commesso: ((1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma));

  • 2)((in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ((o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o)) con abuso della qualita' di operatore del sistema;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90)).

Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617quater · fonte su Normattiva