Art. 170 codice privacy — Inosservanza di provvedimenti del Garante
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Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Testo vigente dal 19 settembre 2018 al 8 dicembre 2021 · versione 41 su Normattiva