Art. 174 codice privacy
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 2003
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AFFISSIONE DI UNA COPIA DELL’ATTO NELL’ALBO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO - SOPPRESSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, per l’ipotesi in cui debba eseguirsi la notificazione a persona di residenza, dimora domicilio sconosciuti, ha eliminato l’ulteriore formalità, precedentemente prevista dall’art. 143, primo comma, c.p.c., rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole. - Vedi, citate, ordinanze n. 119/2001 e n. 591/1989.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giug…
ECLI:IT:COST:2005:310 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art174 · fonte su Normattiva