Art. 2 codice privacy — Finalita'
Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 2003
Collegamenti
Art. 12 — Disposizioni transitorie e finali
1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13. 2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il…
Art. 14 — Adeguamento
1. La corrispondenza delle disposizioni delle regole deontologiche alla normativa, anche di carattere internazionale, introdotta in materia di protezione dei dati personali trattati a fini di statistica e di ricerca scientifica e' verificata nel tempo anche su…
Art. 64 — Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari …
Art. 1409 — Disposizioni regolamentari
Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine Militare d'Italia.…
Art. 25 — Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori
(ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame…
Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2 · fonte su Normattiva