Art. 2-novies codice privacyTrattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale

Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2novies · fonte su Normattiva