Art. 2-quaterdecies codice privacy
Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati
Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva