Art. 35 codice privacy — Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 2003
Collegamenti
Art. 57 — Disposizioni di attuazione
… individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica…
Art. 92 — Parita' di trattamento
… emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato…
Art. 6 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'
… comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti…
Art. 3-ter — Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali
Il cittadino puo' accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalita' sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62. Ai fini del …
Art. 142 — Proposizione del reclamo
… richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 …
Art. 148 — Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art35 · fonte su Normattiva