Art. 44 codice privacy — Altri trasferimenti consentiti
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Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
- a)individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto (( o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime));
- b)individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Testo vigente dal 22 agosto 2008 al 19 settembre 2018 · versione 18 su Normattiva