Art. 128 codice privacyTrasferimento automatico della chiamata

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Testo vigente dal 1 giugno 2012, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art128 · fonte su Normattiva