Art. 70 codice privacyVolontariato e obiezione di coscienza

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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art70 · fonte su Normattiva