Art. 86 codice privacy — Altre finalita' di rilevante interesse pubblico
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Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
- a)tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della gravidanza;
- b)stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
- c)assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
- 1)accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
- 2)curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- 3)realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
- 4)curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva