Art. 89-bis codice privacy
Prescrizioni di medicinali
Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva