Art. 98 codice privacy — Finalita' di rilevante interesse pubblico
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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
- a)per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b)che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c)per scopi scientifici.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva