Art. 3 c.p. (Approvazione)
[1]La pubblicazione del predetto codice si eseguira' col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a S. Rossore, addi' 19 ottobre 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1930-VIIII Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva