Art. 3 (Approvazione)
[1]La pubblicazione dei predetti codici si eseguira' col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel
[6]Visto:
[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
[9]Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1941-XIX
[10]Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva