Art. 3 (Approvazione)

[1]La pubblicazione dei predetti codici si eseguira' col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel

[6]Visto:

[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[8]MUSSOLINI

[9]Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1941-XIX

[10]Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~approvazione-art3 · fonte su Normattiva