Art. 100 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974. Leggi il testo vigente →
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva