Art. 100 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220
Testo vigente dal 12 aprile 1974, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220
Testo vigente dal 12 aprile 1974, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 74 — Art. 19 C.C. 22 luglio 1938
(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153…
Art. 62-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40…
Art. 99
Testo-art. 99 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 133 — Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano
Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.…
Art. 2771
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111…
Art. 28 — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1). Sanzioni
Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'auto…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la recidiva come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica. È questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante. Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale. Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni. La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. D).
Relazione al Codice penale (1930), n. 61
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art100 · fonte su Normattiva