Art. 106 c.p.
Effetti dell'estinzione del reato o della pena
[1]Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
[2]Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva