Art. 113 c.p.
Cooperazione nel delitto colposo
[1]Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
[2]La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva