Art. 115 c.p.
Accordo per commettere un reato. Istigazione
[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.
[2]Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza.
[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.
[4]Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva