Art. 119 c.p. — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
[1]Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
[2]Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva