Art. 70 c.p.
Circostanze oggettive e soggettive
[1]Agli effetti della legge penale:
[2]1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;
[3]2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
[4]Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva