Art. 126 c.p.
Estinzione del diritto di querela
[1]Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
[2]Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva