Art. 127 c.p.
Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
((Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)).
Testo vigente dal 4 dicembre 1947, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva