Art. 13 c.p.Estradizione

[1]L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

[2]L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

[3]L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto.

[4]Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art13 · fonte su Normattiva