Art. 10 cost.
[1]L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
[2]La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
[3]Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
[4]Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ((5))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti