Art. 132 c.p.
[1](Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti)
[2]Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
[3]Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva