Art. 134 c.p.
Computo delle pene
[1]Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
[2]Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva