Art. 136 c.p.
Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
((Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
55La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
Corte Costituzionale
84La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva