Art. 141 c.p.

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[1]Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

[2]1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

[3]2° condannati a pena diminuita per infermita' psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

[4]I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

[5]Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione puo' essere modificata durante l'esecuzione della pena.

[6]La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

[7]Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art141 · fonte su Normattiva