Art. 141 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'applicazione provvisoria, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 140). Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto. Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa presunzione d'innocenza dell'imputato. La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume nè innocente nè colpevole. La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, nè costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi. Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante. D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere «avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato», e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Nè in questa previsione può ravvisarsi un «giudizio anticipato», più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio. Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., è computato nella durata della pena accessoria.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art141 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 72
La Commissione parlamentare consigliò di trasferire nel regolamento per gli istituti di pena le norme riguardanti l'esecuzione delle pene detentive e quelle concernenti il Consiglio di patronato e la Cassa delle ammende (articoli 141 e seguenti). Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, è bene che le norme fondamentali in questa materia siano fissate nel codice, mentre al regolamento sono riservate le disposizioni di dettaglio o comunque non fondamentali.
Relazione al Codice penale (1930), n. 73