Art. 144 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975. Leggi il testo vigente →
[1]L'esecuzione delle pene detentive e' vigilata dal giudice.
[2]Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e da' parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva