Art. 144 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI E COMPETENZA A CONCEDERLA - COD. PEN., ARTT. 144 E 176; COD. PROC. PEN., ART. 585, E R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 43 (NORME DI ATT. DEL COD. PROC. PEN.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA DELL'ULTIMA DISPOSIZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 12 FEBBRAIO 1975, N. 6 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.c. - in riferimento agli artt. 102 e 110 Cost. -, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziche' dal giudice di sorveglianza; b) dell'art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno trenta mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene gravi; c) dello stesso art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno quattro anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravvalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a quattro anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena; d) dello stesso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonche' dell'art. 585 c.p.p. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale; infatti e' intervenuta - a seguito della sent. della Corte n. 204 del 1974 con cui e' stato dichiarato illegittimo il predetto art. 43 r.d. n. 602 del 1931 - la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale ha disposto che la liberazione condizionale e' chiesta alla Corte d'appello che provvede su parere del giudice di sorveglianza, e che le istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla nuova normativa.
Riguarda ancheart. 176 Codice penaleart. 43 r.d. 602/1931art. 585 r.d. 1399/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro, Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPA…
ECLI:IT:COST:1976:266 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare consigliò di trasferire nel regolamento per gli istituti di pena le norme riguardanti l'esecuzione delle pene detentive e quelle concernenti il Consiglio di patronato e la Cassa delle ammende (articoli 141 e seguenti). Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, è bene che le norme fondamentali in questa materia siano fissate nel codice, mentre al regolamento sono riservate le disposizioni di dettaglio o comunque non fondamentali.
Relazione al Codice penale (1930), n. 73
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art144 · fonte su Normattiva