Art. 149 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Testo vigente dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per ciò che concerne l'infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario. La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse de jure la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione. Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia. TITOLO VI. Della estinzione del reato e della pena.
Relazione al Codice penale (1930), n. 75
La Commissione parlamentare, avendo ritenuto che il reato non deve considerarsi come una mera entità giuridica, secondo la concezione neo-hegeliana, bensì come un fatto storico che, una volta avvenuto, non può estinguersi, propose di sostituire alla formula: «estinzione del reato e della pena», usata dal progetto, quella del diritto vigente: estinzione dell'azione penale e della condanna. Premetto che, in verità, il codice non considera punto il reato come una mera entità giuridica. Il reato è certamente un fatto storico, ma è pure un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica, che è la pena. Ora, se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere «reato», e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, «storico». L'estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato; si estingue, invece, la pena quando cessa il potere di eseguirla già riconosciuto allo Stato da una sentenza irrevocabile di condanna. Improprio sarebbe il dire che si estingue l'azione penale. L'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva, e però, se questa è estinta, anche l'altra necessariamente non può esercitarsi; ma, per caratterizzare correttamente un istituto, occorre risalire al principio da cui dipendono le conseguenze, e non arrestarsi a questa o a quella conseguenza. Neppure è esatto parlare di estinzione della condanna, perchè vi sono cause che, nonostante l'estinzione della pena, lasciano sopravvivere la condanna per altri effetti, come la prescrizione, l'indulto, la grazia, ecc. La terminologia usata dal codice, del resto, è tutt'altro che nuova. Già i Romani dicevano, ad esempio: «crimen ex-tinguitur mortalitate», e designavano l'amnistia come «abolitio criminis». Il codice penale del 1859, che ebbe vigore in Italia sino al 1890, nel titolo III del libro I (articoli 131 e seguenti), trattava «dell'estinzione dei reati e delle pene». Tutte queste ragioni mi parvero sufficienti per conservare nel codice la terminologia del progetto su questo punto.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art149 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 76