Art. 152 c.p.Remissione della querela

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[1]Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

[2]La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.

[3]La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

[4]La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art152 · fonte su Normattiva