Art. 161-bis c.p.Cessazione del corso della prescrizione

((Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento)).

Testo vigente dal 19 ottobre 2021, tuttora in vigore · versione 317 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art161bis · fonte su Normattiva