Art. 168-quater c.p.Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:

  • 1)in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
  • 2)in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede)).

Testo vigente dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 257 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168quater · fonte su Normattiva