Art. 464-quinquies c.p.p.
Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.
Testo vigente dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 203 su Normattiva