Art. 168-ter c.p.Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

[1]Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

[2]L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Testo vigente dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 257 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168ter · fonte su Normattiva