Art. 141-bis — Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova . Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato. ((1-bis. Il pubblico ministero puo' formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.))
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva