Art. 182 c.p.
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva