Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della riabilitazione (articoli 178 e seguenti). Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono proposto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, dl confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati. Eccessivo mi parve perciò il termine di dieci anni, stabilito dal progetto, per poter chiedere la riabilitazione, dato che la maggior parte dei condannati, espiata la pena, ha bisogno di vivere del proprio lavoro. Ho ridotto quindi il termine a cinque anni, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179). In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici, quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni. Ridotto a cinque anni il termine per la riabilitazione, e ammessa l'estinzione delle incapacità temporanee eccedenti i cinque anni, inutile diveniva quella «riabilitazione agli effetti del casellario», che era disciplinata nell'articolo 186 del progetto, e però ho soppresso l'articolo medesimo. Il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o in altro modo estinta, anche se il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza purchè il provvedimento sia stato revocato, giacchè anche nel periodo di tale sottoposizione egli può aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Soltanto se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il progetto (art. 182, 178 del codice) vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa, re melius perpensa, inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.