Art. 19 c.p.
Pene accessorie: specie
[1]Le pene accessorie per i delitti sono:
- 1)l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2)l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3)l'interdizione legale;
- 4)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5-bis)l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 177
- 6)la decadenza o la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)).
[2]Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
- 1)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2)la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
[3]Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
[4]La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 marzo 2001, n. 97
177La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva