Art. 190 c.p.Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente. 116

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

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Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Testo vigente dal 24 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art190 · fonte su Normattiva