Art. 2808 c.c.
Costituzione ed effetti dell'ipoteca
[1]L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
[2]L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
[3]L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva