Art. 20-bis c.p.Pene sostitutive delle pene detentive brevi

[1]Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

  • 1)la semiliberta' sostitutiva;
  • 2)la detenzione domiciliare sostitutiva;
  • 3)il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
  • 4)la pena pecuniaria sostitutiva.

[2]La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

[3]Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

[4]La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art20bis · fonte su Normattiva