Art. 201 c.p.
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
[1]Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
[2]Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva